Art. 9.

      1. Gli eventuali rimanenti introiti non compresi tra quelli previsti dall'articolo 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione alle specifiche unità previsionali di base dello stato di previsione delle amministrazioni statali competenti, per oneri sostenuti per il funzionamento e la manutenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l'utilizzo delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto.